Art. 1.

      1. All'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle associazioni degli invalidi civili, non vedenti e sordi, alle associazioni di pensionati e di anziani, alle associazioni di cittadini italiani, stranieri e apolidi costituite nel territorio dello Stato, alle organizzazioni di volontariato sociale e alle associazioni di consumatori».

      2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è sostituito dal seguente:

      «2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

          a) l'80 per cento all'attività;

          b) il 19,90 per cento all'organizzazione, di cui il 3 per cento per l'estero;

          c) lo 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività».

      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «2-bis. Il finanziamento all'organizzazione di cui alla lettera b) del comma 2 è ripartito tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale sulla base dei seguenti elementi:

          a) il numero degli uffici territoriali;

          b) il numero degli operatori;

 

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          c) la quantità minima di attività svolta;

          d) l'attività formativa svolta;

          e) la sottoscrizione e l'attuazione di convenzioni con le confederazioni e le associazioni di cui all'articolo 5;

          f) la sottoscrizione di convenzioni con avvocati e medici;

          g) la dotazione e il concreto utilizzo degli strumenti informatici e dei collegamenti telematici con gli enti previdenziali e la pubblica amministrazione».